MACHERIO, CENTRO CULTURALE PACE: IL TAR DA' RAGIONE ALLA REDAELLI
Il Tar sei anni dopo:
giusta l'ordinanza del Sindaco Redaelli, il 10 settembre 2013 è stata
depositata la sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della
Lombardia sul ricorso del Centro Culturale Pace Onlus, vale a dire gli islamici
proprietari dell'ormai famoso capannone di via Toti a Bareggia, contro
l'ordinanza del Sindaco di Macherio che vietava l'uso improprio dell'immobile.
Di quale Sindaco stiamo
parlando, e di quale anno? Si stupirà solo chi non ha mai prestato
attenzione ai problemi, e ai tempi, della giustizia italiana. Era il settembre 2007, esattamente sei anni
fa, quando il Sindaco Mariarosa Redaelli, esattamente lo stesso Sindaco
attuale, emanava un provvedimento urgente nei confronti dei proprietari del
capannone, sia perché usato per una destinazione diversa da quella
dichiarata (magazzino), sia perché frequentato da un notevole numero di
persone.
Gli islamici erano ricorsi al Tar, che nel gennaio 2008 aveva sospeso
l'ordinanza del Sindaco solo nella parte in cui limita “accesso ai locali a numero di 5 persone"
fissando tale limite nel numero di 15.
La sentenza che arriva ora,
dopo altri cinque anni, non fa che confermare la legittimità dell'ordinanza del
Sindaco Redaelli, ribadendo che nel "magazzino" possono entrare non
solo 5 persone, ma 15.
Dove sta la novità? Semplicemente non c'è nessuna novità.
Piuttosto, la sentenza ripercorre le tappe della vicenda. L'amministrazione
Redaelli aveva negato la destinazione richiesta a luogo di culto, "sia per la necessità di procedere con
permesso di costruire, sia in ragione degli esiti di un sopralluogo effettuato
dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato la presenza di problemi di
sicurezza per le vie d'esodo dell'immobile da utilizzarsi a Moschea, non
essendo soddisfatti i
criteri generali della prevenzione incendi". "In data 30.4.2007" ricorda ancora la sentenza del Tar "il Sindaco del Comune di Macherio, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dal Comando Stazione Carabinieri di Biassono, ha diffidato i proprietari dell'immobile da un uso improprio dello stesso, rilevando come l'immobile fosse utilizzato, senza alcuna autorizzazione, da un numero crescente di persone, precisando che in occasione di un controllo era stata verificata la presenza nell'arco di tre ore di circa 120 persone".
criteri generali della prevenzione incendi". "In data 30.4.2007" ricorda ancora la sentenza del Tar "il Sindaco del Comune di Macherio, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dal Comando Stazione Carabinieri di Biassono, ha diffidato i proprietari dell'immobile da un uso improprio dello stesso, rilevando come l'immobile fosse utilizzato, senza alcuna autorizzazione, da un numero crescente di persone, precisando che in occasione di un controllo era stata verificata la presenza nell'arco di tre ore di circa 120 persone".
Come valuta il Tar il ricorso
degli islamici, articolato in cinque motivi di impugnazione?
Ne respinge ben quattro in modo
nettissimo, in quanto "non solo
i verbali delle Forze dell'ordine riferiscono della frequentazione
dell'immobile da parte di un numero notevole di persone (sino a 120), ma gli
stessi rappresentanti del Centro Culturale hanno riferito che l'immobile è
utilizzato da 60 persone". In pratica, volendo difendersi
dimezzando il numero dei frequentatori, gli islamici si sono tirati la classica
zappa sui piedi. Inoltre, ricorda ancora la sentenza, "non è dubitabile che l'immobile, pur
destinato a magazzino, sia stato utilizzato in concreto come luogo di culto".
Ha fatto bene, quindi, il Sindaco di Macherio a emettere quel provvedimento,
anche per "l'inadeguatezza dello stato dei locali dal punto di
vista della prevenzione degli incendi".
Conclusione: "Ne
deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Onlus ricorrente, il
provvedimento del Sindaco si fonda su un'esatta rappresentazione della realtà,
di cui è dato adeguatamente conto sul piano motivazionale, fermo restando che
la situazione di oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica integra i
presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente".
L'unico rilievo accolto riguarda il numero di possibili
frequentatori del magazzino, elevato da 5 a 15. Un po' pochino per consentire al solito qualcuno di scrivere che "Il Tar dà ragione agli islamici".
Ricorda l'entusiasmo con cui alcuni sprovveduti festeggiarono alle prime
parole della sentenza della Cassazione, che invitava a riconteggiare gli anni
di interdizione dai pubblici uffici a Silvio Berlusconi, riconfermando nel
contempo la sua condanna per frode fiscale. Ma si sa, anche capire le cose più chiare per taluni è un'impresa. Il Tar sei anni dopo:
giusta l'ordinanza del Sindaco Redaelli, il 10 settembre 2013 è stata
depositata la sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della
Lombardia sul ricorso del Centro Culturale Pace Onlus, vale a dire gli islamici
proprietari dell'ormai famoso capannone di via Toti a Bareggia, contro
l'ordinanza del Sindaco di Macherio che vietava l'uso improprio dell'immobile.
Di quale Sindaco stiamo
parlando, e di quale anno? Si stupirà solo chi non ha mai prestato
attenzione ai problemi, e ai tempi, della giustizia italiana. Era il settembre 2007, esattamente sei anni
fa, quando il Sindaco Mariarosa Redaelli, esattamente lo stesso Sindaco
attuale, emanava un provvedimento urgente nei confronti dei proprietari del
capannone, sia perché usato per una destinazione diversa da quella
dichiarata (magazzino), sia perché frequentato da un notevole numero di
persone.
Gli islamici erano ricorsi al Tar, che nel gennaio 2008 aveva sospeso
l'ordinanza del Sindaco solo nella parte in cui limita “accesso ai locali a numero di 5 persone"
fissando tale limite nel numero di 15.
La sentenza che arriva ora,
dopo altri cinque anni, non fa che confermare la legittimità dell'ordinanza del
Sindaco Redaelli, ribadendo che nel "magazzino" possono entrare non
solo 5 persone, ma 15.
Dove sta la novità? Semplicemente non c'è nessuna novità.
Piuttosto, la sentenza ripercorre le tappe della vicenda. L'amministrazione
Redaelli aveva negato la destinazione richiesta a luogo di culto, "sia per la necessità di procedere con
permesso di costruire, sia in ragione degli esiti di un sopralluogo effettuato
dai Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato la presenza di problemi di
sicurezza per le vie d'esodo dell'immobile da utilizzarsi a Moschea, non
essendo soddisfatti i
criteri generali della prevenzione incendi". "In data 30.4.2007" ricorda ancora la sentenza del Tar "il Sindaco del Comune di Macherio, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dal Comando Stazione Carabinieri di Biassono, ha diffidato i proprietari dell'immobile da un uso improprio dello stesso, rilevando come l'immobile fosse utilizzato, senza alcuna autorizzazione, da un numero crescente di persone, precisando che in occasione di un controllo era stata verificata la presenza nell'arco di tre ore di circa 120 persone".
criteri generali della prevenzione incendi". "In data 30.4.2007" ricorda ancora la sentenza del Tar "il Sindaco del Comune di Macherio, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dal Comando Stazione Carabinieri di Biassono, ha diffidato i proprietari dell'immobile da un uso improprio dello stesso, rilevando come l'immobile fosse utilizzato, senza alcuna autorizzazione, da un numero crescente di persone, precisando che in occasione di un controllo era stata verificata la presenza nell'arco di tre ore di circa 120 persone".
Come valuta il Tar il ricorso
degli islamici, articolato in cinque motivi di impugnazione?
Ne respinge ben quattro in modo
nettissimo, in quanto "non solo
i verbali delle Forze dell'ordine riferiscono della frequentazione
dell'immobile da parte di un numero notevole di persone (sino a 120), ma gli
stessi rappresentanti del Centro Culturale hanno riferito che l'immobile è
utilizzato da 60 persone". In pratica, volendo difendersi
dimezzando il numero dei frequentatori, gli islamici si sono tirati la classica
zappa sui piedi. Inoltre, ricorda ancora la sentenza, "non è dubitabile che l'immobile, pur
destinato a magazzino, sia stato utilizzato in concreto come luogo di culto".
Ha fatto bene, quindi, il Sindaco di Macherio a emettere quel provvedimento,
anche per "l'inadeguatezza dello stato dei locali dal punto di
vista della prevenzione degli incendi".
Conclusione: "Ne
deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Onlus ricorrente, il
provvedimento del Sindaco si fonda su un'esatta rappresentazione della realtà,
di cui è dato adeguatamente conto sul piano motivazionale, fermo restando che
la situazione di oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica integra i
presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente".
L'unico rilievo accolto riguarda il numero di possibili
frequentatori del magazzino, elevato da 5 a 15. Un po' pochino per consentire al solito qualcuno di scrivere che "Il Tar dà ragione agli islamici".
Ricorda l'entusiasmo con cui alcuni sprovveduti festeggiarono alle prime
parole della sentenza della Cassazione, che invitava a riconteggiare gli anni
di interdizione dai pubblici uffici a Silvio Berlusconi, riconfermando nel
contempo la sua condanna per frode fiscale. Ma si sa, anche capire le cose più chiare per taluni è un'impresa.
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